Diciamo subito che al momento e' prevista un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori; in virtù di tale eccezione, al consumatore persona fisica e' consentito di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi; a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla facoltà di copia privata e' previsto un compenso a favore di autori, artisti e produttori; tale compenso e' corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini.
La legge 21 maggio 2004 n. 128, modificando il 4° comma dell'art. 71-septies, ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative a carico di coloro che non adempiano agli obblighi di legge.
Possono beneficiare dell'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:
per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
mediante l'utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per copia privata previsto dalla legge.
Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.
In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed e' pertanto illegale e penalmente perseguibile .
E' illegale e penalmente perseguibile:
Riprodurre fonogrammi e videogrammi effettuata da terzi per conto o a beneficio di persona fisica per uso personale.
La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale.