Chi deve pagare la tassa siae? Chi ne' e' esente? Si puo' chiedere il rimborso del compenso siae?
Il compenso per copia privata e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.
Per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso, si intende l'impresa che, in territorio italiano, produce gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini assoggettati al compenso, anche se detti apparecchi e supporti sono commercializzati con marchi di terzi .
Per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende l'impresa o il soggetto anche occasionalmente destinatari, in territorio italiano, di apparecchi di registrazione e di supporti vergini assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza (paesi terzi o paesi dell'Unione Europea) degli apparecchi e dei supporti stessi.
Nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, e' prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilita' solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini.
Il distributore ha pertanto l'onere di verificare che i fabbricanti e gli importatori presso cui si approvvigiona, direttamente o indirettamente, abbiano corrisposto il compenso sugli apparecchi di registrazione e i supporti vergini forniti (la verifica puo' essere fatta sulla fattura di acquisto, sulla quale l'importo del compenso per copia privata dovrebbe essere esposto separatamente dall'importo relativo alla merce, con causale compenso per copia privata ex art. 71-septies l.d.a.).
Per distributore si intende qualsiasi impresa commerciale, sia all'ingrosso che al dettaglio, che, a qualsiasi titolo distribuisce in territorio italiano, anche occasionalmente, apparecchi di registrazione e supporti vergini assoggettati al compenso.
Esistono fattispecie particolari che consentono di ottenere una esenzione o un rimborso di quanto pagato all'acquisto come compenso per la copia privata.